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Montascale privato in condominio: installazione e ripartizione spese

Condominio Milano

Il montascale privato in condominio rappresenta una soluzione fondamentale per chi ha difficoltà motorie, consentendo di vivere in autonomia senza dover traslocare. Per alcuni condomini è una necessità primaria, per altri un plus per la vita quotidiana, ma in ogni caso si tratta di un intervento regolato da precise norme legali.

Il vantaggio principale di un montascale privato in condominio è la possibilità di migliorare l’accessibilità senza dover modificare radicalmente la propria abitazione o gli spazi comuni. Questo tipo di intervento permette a persone anziane o con ridotta mobilità di salire e scendere le scale in sicurezza, evitando rischi di cadute che possono avere conseguenze serie. In molti casi, l’installazione di un montascale permette anche di preservare l’autonomia di vita quotidiana, riducendo la necessità di assistenza costante da parte di familiari o caregiver.

In base alla legge, il montascale può essere installato anche a richiesta di un singolo condomino. Ciò che cambia è la ripartizione delle spese, che dipende dalle delibere dell’assemblea condominiale e dalle normative vigenti. È importante ricordare che il richiedente ha sempre il diritto di procedere all’installazione, purché vengano rispettati determinati criteri, come la sicurezza, il decoro dell’edificio e la non compromissione dei diritti degli altri condomini.

Procedura per l’installazione

Chi desidera installare un montascale privato in condominio deve inviare una richiesta scritta all’amministratore. L’installazione deve rispettare alcune regole fondamentali: non deve ledere la destinazione d’uso delle cose comuni, non può alterare il decoro architettonico e non deve pregiudicare il diritto degli altri condomini all’uso delle parti interessate, come stabilito dall’art. 1102 c.c.

Dopo la richiesta, l’assemblea condominiale può pronunciarsi in tre modi differenti: approvare, opporsi o non esprimersi entro tre mesi. Questa fase è spesso cruciale per capire come verranno gestite le spese e quali eventuali interventi saranno necessari per adattare le scale o gli spazi comuni alla presenza del montascale.

Se l’assemblea non è favorevole

Se l’assemblea condominiale delibera di non voler partecipare alla spesa, il condomino può comunque procedere all’installazione, come previsto dall’art. 2 della Legge n. 13/1989. In questo caso, sia le spese di acquisto del montascale privato in condominio sia quelle di manutenzione ordinaria saranno interamente a carico del richiedente. L’assemblea non può opporsi all’installazione, purché l’intervento rispetti le regole sopra indicate.

Questa possibilità tutela il diritto dei portatori di handicap e garantisce che l’accessibilità non venga ostacolata da questioni economiche o dissensi tra condomini. È importante sottolineare che, anche se l’assemblea non partecipa alla spesa, il montascale deve essere installato in modo che non crei ostacoli o pericoli per gli altri residenti.

Se l’assemblea è favorevole

Quando la maggioranza dell’assemblea approva l’installazione del montascale, le spese vengono ripartite tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. I condomini che dichiarano formalmente di non partecipare alla spesa non saranno coinvolti nella ripartizione.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione, la legge non fornisce indicazioni precise. Tuttavia, considerata la funzione analoga con l’elevatore, è ragionevole che anche queste spese siano suddivise tra i partecipanti alla spesa di acquisto, secondo l’art. 1124 c.c. Questo consente di garantire che il montascale rimanga sempre funzionante e sicuro nel tempo, evitando problemi o malfunzionamenti che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

Se l’assemblea non delibera

Se l’assemblea non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta scritta, la legge stabilisce che il montascale privato in condominio può essere installato dal richiedente a proprie spese. Anche in questo caso, tutte le spese, sia per l’acquisto che per la manutenzione, ricadono esclusivamente sul condomino che ha richiesto l’intervento.

Questa disposizione della legge tutela il diritto di accesso e di autonomia dei condomini con difficoltà motorie, evitando che ritardi o indecisioni dell’assemblea possano limitare l’accesso a soluzioni essenziali per la vita quotidiana.

Normative di riferimento

Oltre agli articoli del Codice Civile citati, la normativa principale è la Legge n. 13 del 1989. Il secondo comma dell’art. 2 stabilisce che, nel caso in cui il condominio rifiuti o non assuma deliberazioni entro tre mesi dalla richiesta scritta, i portatori di handicap o chi esercita la tutela possono installare servoscala e strutture mobili, modificare l’ampiezza delle porte d’accesso e adottare soluzioni per rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e ai garage.

Il primo comma dell’art. 2 precisa che le deliberazioni sulle innovazioni per eliminare le barriere architettoniche devono essere approvate dall’assemblea secondo le maggioranze previste dall’art. 1120 c.c. Infine, il terzo comma consente ai condomini dissenzienti di notificare formalmente il proprio dissenso e di non partecipare alla spesa.

Il montascale privato in condominio è un diritto del condomino che ne ha bisogno, regolato da norme chiare. La spesa può ricadere sul richiedente o essere condivisa secondo le delibere dell’assemblea e i millesimi di proprietà. Garantisce autonomia e sicurezza senza alterare la vita condominiale

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